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News
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> 03/02/06 – IL MAP PUBBLICA LA NORMA EN 81-80
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Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e per la competitività del MAP ha disposto la pubblicazione sulla stessa Gazzetta della norma EN 81-80.
In tal modo il MAP fa cadere uno dei presupposti su cui si fondava il ricorso al TAR del Lazio contro il DM 26 ottobre 2005, presentato da Confedilizia, ed esplicita la propria volontà di far applicare il DM stesso.
Si attende ora la pubblicazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 2 comma 5 del richiamato DM.
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> 03/02/2006 - ANCORA SULL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA
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VI RIMANDIAMO ALLA LETTURA DELL'ARTICOLO PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" DEL 02.02.2006 A PAG. 23
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> 02/02/06 – IVA RIDOTTA: RAGGIUNTO L'ACCORDO
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Ieri sera è finalmente caduto il veto polacco all'accordo sulla proroga fino al 2010 del regime di IVA agevolata per i servizi con forte intensità di mano d’opera (tra cui i lavori di ristrutturazione e di manutenzione in edilizia). E' stata così raggiunta l'unanimità necessaria nel consiglio Ecofin per le decisioni in materia fiscale. Ora gli Stati membri avranno tempo fino al 31/03/06 per notificare alla Commissione la decisione di adottare il regime agevolato; fino al 31 dicembre 2005, erano nove i Paesi che avevano applicato le aliquote ridotte, tra cui l'Italia. Spetta ora al nostro Governo decidere la data dalla quale far decorrere il nuovo regime; in occasione dell'analoga proroga decisa due anni fa, si stabilì la retroattività della riduzione al 1° gennaio. Terremo informati i lettori delle news sulle decisioni che verranno prese in materia.
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> 25/01/06– Aliquota Iva ridotta
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Ancora un rinvio a Bruxelles della decisione sulla proroga dell'Iva ridotta Nella riunione di ieri del consiglio Ecofin (il consiglio dei ministri europei dell'economia e delle finanze) non è stato raggiunto l'accordo per la proroga di altri 5 anni dell'Iva agevolata al 10% per i settori ad elevata intensità di mano d'opera, quale il settore delle costruzioni e quindi dei lavori sugli ascensori. La proposta di accordo, caldeggiata dalla Commissione e dalla presidenza austriaca, ha raccolto il sostegno di 22 paesi membri e l'opposizione di Polonia, Repubblica Ceca e Cipro. La bocciatura dei tre paesi è dovuta al loro tentativo di far includere nella lista delle riduzioni anche alcune agevolazioni temporanee ottenute con gli accordi di adesione all'UE e che sono prossimi alla scadenza, come l'estensione della riduzione Iva alle costruzioni nuove. Dopo otto ore di intense discussioni, il consiglio ha lasciato tre giorni di tempo ai tre stati membri per rivedere la propria posizione. La decisione definitiva, dunque, verrà presa entro venerdì 27 gennaio.
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> DECRETO 26 ottobre 2005
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Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva 95/16/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;
Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80;
Ritenuto di dover salvaguardare la sicurezza degli utenti degli apparecchi di sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE;
Decreta:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento».
2. Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 sono adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Art. 2. Adeguamento tecnico degli ascensori
1. In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento, effettuata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità competente, o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, effettua l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato, secondo la norma europea UNI EN 081-80, e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2.
2. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i seguenti termini:
a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorità alta;
b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorità media;
c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorità bassa.
3. In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumità delle persone l'impianto è sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza.
4. L'autorità competente dispone il fermo dell'impianto fino all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 3, nonché nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamento.
5. Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, in conformità alla disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza unificata, le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti dell'impianto costituenti la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione.
6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
Art. 3. Requisiti professionali del personale degli organismi notificati
1. L'analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni di cui all'art. 2 sono effettuate da personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria e iscrizione al relativo Albo professionale;
b) esperienza professionale specifica, acquisita nel settore degli ascensori, per un periodo di almeno due anni;
c) copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall'attività' professionale, con massimale non inferiore a due milioni e cinquecentomila euro.
Art. 4. Libretto dell'impianto
1. Il proprietario dell'immobile è tenuto alla corretta custodia del libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del regolamento.
2. I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto.
3. I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste; il manutentore annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento.
Documentazione scaricabile
Miglioramento della sicurezza per gli ascensori esistenti pdf (4054 Kb)
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> FINALMENTE RISOLTO IL PROBLEMA DEL PARCHEGGIO...
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